La Corte di Appello è organo giurisdizionale e, nel contempo, articolazione periferica del Ministero della Giustizia, il cui ambito territoriale è costituito dal distretto. All’interno di questa ampia ripartizione sono inglobati più circondari di tribunale.
Il distretto giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro comprende i circondari di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Rossano, Vibo Valentia, presso i quali sono istituiti gli Uffici del Giudice di Pace, aventi competenza territoriale sui comuni ricompresi nei rispettivi circondari. Nella medesima sede della Corte di appello operano, con competenza distrettuale, il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale di Sorveglianza.
Nella qualità di organo giurisdizionale collegiale, la Corte di Appello è competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dai Tribunali ordinari e dal Tribunale per i Minorenni del distretto.
Con il mezzo di impugnazione denominato appello, la parte chiede la riforma totale o parziale di un provvedimento emesso dal giudice di primo grado e ritenuto ingiusto. La Corte di Appello, in quanto giudice di merito, decide su tutti gli aspetti della causa, sia sulle questioni di fatto che su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola o sostituendola, in tutto o in parte, con la propria.
La Corte di Appello è giudice di prima istanza per le seguenti materie:
La Corte di Appello ha competenza esclusiva in materia di cooperazione giudiziaria internazionale (rogatorie civili e penali), di estradizione e di mandato di arresto europeo.
E’ sede del Consiglio Giudiziario, organo collegiale e decentrato, di origine elettiva, deputato allo svolgimento di attività amministrative ed organizzative preordinate all’esercizio della funzione giurisdizionale. Espleta attività preparatorie e consultive, formulando pareri in merito alla progressione in carriera dei magistrati e alla valutazione di professionalità.
Come articolazione ministeriale, la Corte di Appello rappresenta la massima autorità giudicante del distretto, avente compiti di coordinamento e gestione delle risorse finanziarie e strumentali. Ad essa competono la diffusione delle circolari ministeriali e delle istruzioni operative, le applicazioni del personale del distretto, la risoluzione e l’inoltro di quesiti, la relazione annuale sull’amministrazione della giustizia nel distretto.
Nella qualità di centro contabile fanno capo alla Corte, nella persona del Presidente e del Dirigente amministrativo, nella qualità di funzionari delegati, le assegnazioni dei fondi sui capitoli di spesa amministrati dal Ministero e destinati a vario titolo al funzionamento degli uffici giudicanti del distretto e al pagamento delle spese di giustizia.
Tra i compiti istituzionali assegnati alla Corte di Appello figurano le competenze in materia elettorale. In occasione delle varie consultazioni elettorali vengono costituiti presso la Corte gli uffici elettorali per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali.
Al suo interno, inoltre, opera il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito ai sensi dell’art. 13 della legge 10 ottobre 1993, n. 515, con funzioni di controllo dei rendiconti dei candidati alle elezioni politiche, regionali e di quelle comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Spetta infine alla Corte la nomina dei presidenti di seggio elettorale per tutti i comuni ubicati nel distretto.
La Corte svolge le attività connesse all’espletamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.
Ha, inoltre, competenze in materia di formazione, di servizi relativi alla conservazione del patrimonio librario e al reperimento della documentazione giuridica (biblioteca), di controllo degli uffici del distretto.
All’interno del plesso giudiziario cittadino la Corte dirige e amministra il personale addetto all’Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti.
Presso la Corte di Appello è istituita, ai sensi della legge del 24 aprile 1941 n, 392, la Commissione di Manutenzione. Composta dal Presidente della Corte (che la presiede) dai capi degli uffici giudiziari ubicati all’interno Palazzo di giustizia, dal dirigente amministrativo più anziano in servizio e dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, essa delibera in ordine: