Con la Legge 111/11, conversione del D.L. 98/11, entrata in vigore il 17 luglio 2011, è stata modificata in modo sostanziale la disciplina dei diritti di iscrizione a ruolo delle cause civili e di lavoro.
Il limite reddituale necessario per ottenere l’esenzione dal pagamento del Contributo Unificato è stato elevato al valore di 31.884,48 Euro.
La sussistenza dei requisiti per la fruizione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione che la parte deve rendere nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
Il rappresentante della parte deve depositare l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 o altra idonea certificazione , accompagnando tali documenti con quelli di identità.
Ove non sussistano le condizioni per l’esenzione l’importo del Contributo Unificato è determinato dal valore della controversia come dichiarato nelle conclusioni dell’atto introduttivo sulla base della seguente tabella:
Valore indicato |
Importo (Intero) Valori in Euro |
Importo (Dimezzato) Valori in Euro |
---|---|---|
Fino a 1.100 Euro |
37,00 |
18,50 |
Oltre 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro |
85,00 |
42,50 |
Oltre 5.220 Euro e fino a 26.000 Euro |
206,00 |
103,00 |
Oltre 26.000 Euro e fino a 52.000 Euro |
450,00 |
225,00 |
Oltre 52.000 Euro e fino a 260.000 Euro |
660,00 |
330,00 |
Oltre 260.000 Euro e fino a 520.000 Euro |
1.056 |
528,00 |
Oltre 520.000 Euro |
1.466,00 |
733,00 |
Valore non determinabile |
450,00 |
225,00 |
In assenza di indicazione del valore della controversia |
1.466,00 |
733,00 |
Il Contributo Unificato nella misura dimezzata è ammesso per le seguenti materie: