Cos’è |
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. L’appellante, sia principale che incidentale, può chiedere al giudice la sospensione della provvisoria esecutività o esecuzione della sentenza appellata per gravi motivi proponendo con l’appello apposita istanza, che sarà decisa alla prima udienza. Nel caso si volesse anticipare la trattazione della sospensiva, occorre una istanza specifica, cui segue la fissazione di apposita udienza. Le notifiche alle altre parti di questa istanza e del decreto di fissazione di udienza sono a carico dell’istante. |
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Normativa di riferimento |
Art. 283 c.p.c. come modificato dalla legge 183/2011 |
Chi può richiederlo |
L’avvocato della parte appellante. |
Dove si richiede |
Presso la Cancelleria della Sezione Civile competente per il procedimento. |
Come si richiede e cosa occorre |
L’avvocato della parte appellante formula un’istanza scritta di fissazione dell’udienza per l’anticipata trattazione della sospensiva. |
Tempi |
L’istanza è ricevuta contestualmente alla richiesta. |
Costi |
È previsto il pagamento del Contributo Unificato pari a € 127,50. È prevista, inoltre, l’anticipazione forfettarie di € 8 in caso di richiesta di sospensione anticipata rispetto alla trattazione del merito. |
Modulistica |
Nota di iscrizione camerale |